Verifiche dei Carriponte
Premettendo che una idonea manutenzione dei carroponti e delle attrezzature di sollevamento, permette di prevenire guasti o funzionamenti non corretti mettendo cosi in sicurezza gli impianti controllati, dai vostri carroponti si può ottenere un funzionamento in linea con quanto da voi desiderato.
Diminuiranno le situazioni di fermo macchina avendo maggiore efficienza di produzione, aumenterà la durata delle macchine stesse e diminuiranno i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione.
Al fine di effettuare una corretta manutenzione dei carroponti, evitando sanzioni penali e pecuniarie, il datore di lavoro deve provvedere a mantenere in buono stato di conservazione le attrezzature di sollevamento, sottoponendole ad un completo controllo strutturale annuale e da tre controlli di cadenza trimestrali.
Questi controlli rientrano nelle linee guida espresse dal D.LGS. Nr° 81/08 : art.71 comma 4 lett. a punto 2 e comma 8 lett. b punto 1. con relativo allegato per i controlli trimestrali e devono essere eseguiti da personale qualificato.
Nell’ottica di offrire al cliente soluzioni integrate che gli consentano di avere un unico interlocutore professionalmente qualificato, DOVERE GRU srl ha completato la propria offerta dotandosi di tecnici e attrezzature che gli permettono di eseguire le Verifiche dei carroponti, con cadenza trimestrale e annuale, censimento gru, schedatura e aggiornamento dei rispettivi libretti E.N.P.I. / I.S.P.E.S.L., tutto in ottemperanza ai dettati dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro.
Completano il servizio le attività di Manutenzione Correttiva sui Carriponte, ovvero le attività che a seguito dei controlli effettuati si rendessero necessarie per il ripristino del corretto funzionamento delle attrezzature stesse ( registrazioni, lubrificazioni, sostituzioni, ecc. ) e di manutenzione a chiamata sui carroponti stessi, traducendosi nell’ l’intervento tempestivo in caso di guasto improvviso del macchinario, pregiudicando lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al fine di individuare le modalità e tipologia di verifica dei carroponti idonei alla vostra azienda, siamo disponibili a effettuare dei sopralluoghi presso le vostre strutture, descrivendoVi gli interventi necessari per la messa a punto o mantenimento in sicurezza degli impianti.
Riferimenti Normativi
D. Lgs. 81/08 art. 71: Secondo il D. Lgs. 81/08 art. 71, per quello che attiene alle caratteristiche delle attrezzature, dispone che il datore di lavoro deve provvedere affinché nei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi abbiano una regolare manutenzione tecnica eliminando il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Naturalmente le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle direttive CE e qualora la documentazione sia stata smarrita si deve provvedere a ripristinarla.
Secondo il COMMA 8 gli interventi di controllo iniziali, annuali e straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione, l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (tecnico o ingegnere esperto).
Allegato VII: In aggiunta a quanto disposto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Le verifiche sono effettuate dall’INAIL (ex-ISPESL) e ARPA regionale potendosi avvalere del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
NEL CASO L’ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO SIA SPROVVISTA DI CERTIFICATO CE, L’UNICO SOGGETTO ABILITATO ALLE VERIFICHE E’ L’INAIL.
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Le modalità di effettuazione delle verifiche sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Sempre secondo i dettami del legislatore, i risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Periodicità delle verifiche
Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, previste dell’art.71 del D.lg. 81/08 Comma 11 integrato dal D.lg. 106/09, stabiliscono che la prima verifica della gru deve essere effettuata dall’ INAIL, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, in quanto l’ ISPESL è stato soppresso con Decreto n°78 del 31/05/2010. Decorso questo temine il datore di lavoro può avvalersi dell’ ASL.
Le successive verifiche periodiche dopo la messa in servizio dell’impianto sono effettuate dall’ ASL con un termine di 30 giorni di tempo dalla data di richiesta. Qualora l’ASL non fosse disponibile al controllo è possibile attingere dall’elenco dei soggetti abilitati in base al Decreto Dirigenziale del 21/05/2012. Per questo motivo le verifiche di manutenzione periodica da noi effettuate non sono da ritenersi sostitutive a quelle effettuate dall’ASL, anche se sono spesso l’unico sistema per il datore di lavoro di tenere sotto controllo le proprie apparecchiature di sollevamento, come riportato nei D.L. sopra citati, il quale deve tenere conto anche delle prescrizioni di manutenzione rilasciate dal costruttore.
Obblighi del datore di lavoro durante le verifiche
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore:
1 – il personale occorrente;
2 – un preposto ( soggetto che in relazione delle competenze maturate e nei limiti delle responsabilità derivategli dal mandato conferitogli e dalla posizione aziendale che occupa, fa si che durante l’attività lavorativa vengano rispettate le direttive impartite )
3 – i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni (ad esclusione degli apparecchi di misurazione);
4 – La documentazione relativa agli interventi di verifica, le denunce o le comunicazioni di messa in servizio, che deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
Tariffe
Con il Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 sono state stabilite le ” Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, nr. 81 e successive modifiche e integrazioni”.
Tariffe dirigenziali
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